DIREZIONE
Via Ca' Magno 49 - 35133 Padova - Tel e FAX 049.604526
STATUTO
Articolo 1 - E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione GRUPPI ARCHEOLOGICI del VENETO con sede centrale in Padova. Altre sedi possono essere istituite da un numero di soci effettivi non inferiore a dieci. L'Associazione persegue scopi con caratteristiche di volontariato, nel campo dei Beni Culturali, ai sensi della legge quadro n.o 266 dell' 11 agosto 1991 e successive integrazioni e modifiche.
Articolo 2 - L'Associazione è apartitica, aconfessionale, ha struttura democratica, non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle attività fornite a scopo gratuito dai propri soci. Le cariche associative sono elettive e svolte a titolo gratuito.
Articolo 3 - L'Associazione persegue la identificazione, conoscenza, studio, tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale come bene comune. A tale scopo l'Associazione si propone di attuare, fra tutte le iniziative necessarie al raggiungimento dei fini predetti, soprattutto:
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso la conoscenza e la tutela del Patrimonio Culturale quale eredità comune
- la formazione dei singoli, in particolare dei giovani, ad un corretto approccio verso la gestione dei Beni Culturali
- la acquisizione delle testimonianze del passato, alla conoscenza ed alla fruizione
- il miglioramento della fruizione del Patrimonio Culturale
- la salvaguardia dei Beni Culturali anche in collaborazione con Enti preposti quali Soprintendenze e Protezione Civile
Articolo 4 - L'Associazione per svolgere la propria attività si avvale in modo determinante e prevalente dell'attività svolta volontariamente dai propri soci effettivi, in modo personale e gratuito, che non intrattengono rapporti di lavoro retribuiti, né dipendenti né autonomi, con l'Associazione. Ai soci competono rimborsi, per le spese effettivamente sostenute nel corso dell'attività prestata, nei limiti e nelle forme concordate di volta in volta.
L'Associazione per garantire il regolare funzionamento e per qualificare e/o specializzare l'attività, può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni lavorative di tipo autonomo. La trasparenza di tali operazioni sarà garantita dalla approvazione da parte del Consiglio Direttivo e, ove questi lo ritenga necessario, dall'Assemblea dei soci.
Articolo 5 - Per adempiere ai fini istituzionali l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni ed Enti pubblici e privati anche attraverso apposite convenzioni e assumendo, se necessario, la forma giuridica che meglio si presta a tale compito, salvo approvazione degli organi associativi preposti.
Articolo 6 - Per il perseguimento della propria attività l'Associazione provvederà a finanziarsi attraverso:
- quote associative
- contributi di soci e simpatizzanti
- contributi erogati dallo Stato e da Enti Nazionali, Locali o Organismi Sovranazionali per progetti finalizzati
- donazioni e lasciti testamentari
- contributi e rimborsi per attività convenzionate
- finanziamenti ottenuti attraverso lo svolgimento di attività produttive e commerciali di tipo marginale
Sono ammesse tutte le attività patrimoniali e finanziarie, incluse le acquisizioni di beni mobili ed immobili, necessarie allo svolgimento delle proprie attività. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'Associazione viene approvato, entro il 31 marzo dell'anno successivo, dall'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, i liquidatori, eletti dall'Assemblea, provvederanno a devolvere il patrimonio residuo ad altre associazioni di volontariato operanti nello stesso ambito e con analoghi fini.
Articolo 7 - Aderiscono alla Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità di questa, fanno domanda di iscrizione, corredata per i minorenni del consenso dei genitori, e vengono accettati dagli organi preposti. I Soci sono distinti in:
- Soci Effettivi. Tutti coloro che volontariamente si impegnano fattivamente per la realizzazione delle finalità dell'Associazione prestando personalmente il proprio lavoro in modo spontaneo, e gratuito. Possono ricoprire, se maggiorenni, cariche sociali e sono coperti da assicurazione nei termini previsti dalla legge sul Volontariato.
- Soci Simpatizzanti. Tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità dell'Associazione, collaborano alla realizzazione delle attività e/o ne usufruiscono anche temporaneamente. Non possono ricoprire cariche sociali.
Tutti i soci sono tenuti:
- al rispetto della legislazione vigente, dello Statuto dell'Associazione e dell'eventuale regolamento applicativo
- al versamento della quota di associazione
I soci si impegnano, altresì, alla rinuncia all'eventuale premio di rinvenimento spettante in seguito al ritrovamento di materiale archeologico che sarà, eventualmente, di spettanza dell'Associazione. Tutti i soci, se maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto.
Articolo 8 - Si perde la qualifica di socio per:
- dimissioni
- morosità
- violazione dello Statuto, comportamento contrario alla legislazione vigente, con deliberazione del Consiglio Direttivo e ratifica del Collegio dei Probiviri valutate le eventuali motivazioni avverse al provvedimento.
Articolo 9 - Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Direttore
- Il Consiglio Direttivo
- I Responsabili delle altre sedi
- Il Collegio dei Probiviri
Articolo 10 - L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
Viene convocata, di norma, dal Direttore almeno una volta all'anno, mediante avviso scritto inviato per posta, riportante ora, luogo e ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data scelta. Deve essere convocata l'Assemblea anche su richiesta, al Consiglio Direttivo, motivata e firmata da parte di un decimo dei soci. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e i delegati, in caso si tratti di persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote associative. Il socio può delegare altro socio a rappresentarlo con delega scritta.
Articolo 11 - L'assemblea è presieduta dal Direttore, o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano, che viene affiancato dal Segretario, che cura il verbale della riunione, e, se richiesto, da tre scrutatori eletti dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con diritto di voto. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice.
Articolo 12 - Sono delegate all'Assemblea Ordinaria:
- la approvazione di un eventuale regolamento di attuazione dello Statuto e le successive modifiche
- la approvazione dei programmi dell'Associazione
- la elezione delle cariche sociali
- la approvazione del bilancio dell'Associazione, previa revisione del Consiglio Direttivo
- l'esame delle proposte presentate dai vari Organi dell'Associazione o da almeno un decimo dei soci
Articolo 13 - Sono delegate all'Assemblea Straordinaria:
- la modifica dello Statuto in presenza, del 50% dei soci aventi diritto al voto anche tramite delega scritta
- lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dell'eventuale patrimonio sociale, nominando anche i liquidatori, in presenza e con il voto del 75% dei soci aventi diritto al voto anche tramite delega scritta.
Articolo 14- Il Direttore viene eletto dall'Assemblea fra i soci effettivi e rimane in carica tre anni.
- rappresenta l'Associazione sia nei confronti di Terzi sia in giudizio e ne risponde del funzionamento nei confronti dell'Assemblea
- coordina e promuove l'attività dell'Associazione impartendo le necessarie direttive
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- cura la attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
- assume, ove necessario, i poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio Direttivo cui rende conto nelle successive riunioni
- ha pieni poteri di firma e di delega, per la apertura e gestione di conti correnti.
Articolo 15 - Il Consiglio direttivo è composto dal Direttore e da un numero pari, non inferiore a quattro e non superiore a dieci, di soci effettivi eletti dall'Assemblea. Resta in carica per un periodo di tre anni, e in ogni caso fino al subentro di nuovi eletti, e può essere riconfermato. Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo procede a cooptare un altro socio effettivo che dovrà essere ratificato in carica dalla prima Assemblea o da questa sostituito con altro socio effettivo. Il nuovo eletto decadrà alla scadenza del Consiglio Direttivo cui è stato cooptato. Se più della metà del Consiglio Direttivo decade dalla propria carica si deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la elezione di un nuovo Consiglio.
Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo viene convocato, almeno ogni tre mesi, dal Direttore e da questi presieduto o in sua assenza da un Consigliere da lui delegato. E' validamente costituito e autorizzato a deliberare in presenza di almeno il 50% dei consiglieri. Le deliberazioni vengono approvate con maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto di chi presiede. Il Consiglio può ammettere, secondo modalità autonomamente definite, persone estranee alle proprie riunioni. Il Consiglio Direttivo è deputato a:
- programmare e coordinare le attività della Associazione
- curare l'attuazione dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea
- decidere sulla accettazione, sulla qualifica, sul comportamento e sulla espulsione dei soci, quest'ultima deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri.
- decidere sulla apertura e chiusura di altre sedi
- stabilire l'ammontare delle quote associative in relazione alla durata di validità e alla categoria
- approntare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea previa revisione dei conti
- stendere, ove se ne presentasse la necessità, e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, una bozza di Regolamento
- eleggere fra i suoi componenti il Segretario
Articolo 17 - Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti.
Sono di sua competenza:
- la tenuta dei registri sociali
- la gestione della tesoreria dell'Associazione
- la gestione dei soci e i contatti con questi
- il disbrigo della corrispondenza ordinaria
- la gestione di qualsiasi altra attività di segreteria della Associazione
Articolo 18 - I Responsabili delle sedi, eletti con durata triennale dall'assemblea di sede, tra i soci effettivi appartenenti alla sede stessa, con maggioranza semplice, hanno il compito di coordinare e dirigere l'attività delle proprie sedi attuando le deliberazioni del Consiglio Direttivo e operando in collaborazione con il Segretario.
Articolo 19 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soci effettivi eletti dall'Assemblea e ha durata annuale. L'incarico di proboviro è incompatibile con altre cariche associative.
Al Collegio dei Probiviri compete insindacabilmente:
- la ratifica della sanzione di espulsione dall'Associazione comminata dal Consiglio Direttivo, dopo verifica delle motivazioni ed eventuale contraddittorio
- dirimere le controversie sorte fra soci e Organi Associativi o fra gli Organi Associativi stessi
Articolo 20 - I soci si impegnano a non adire altre autorità per le controversie con gli associati e gli organi associativi per la tutela dei propri interessi e diritti comunque attinenti alla attività svolta in seno all'Associazione, accettando per espressa convinzione le deliberazioni e decisioni degli organi all'uopo espressamente costituiti. Si impegnano altresì a non provocare, direttamente od indirettamente, l'intervento di autorità ed enti estranei nelle controversie, accettando pertanto di sottoporre ogni contestazione all'arbitrato dei Probiviri.
Articolo 21 - Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento, si intendono valide le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
Padova, 11 gennaio 1996